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Cermet Reg. 5140-A
2005-05-02
 
 
 

Laboratorio di Genetica Medica
Ambulatori Medici

 
 

  Costi delle prestazioni sanitarie: Codici di Esenzione
 
Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate sono individuate dal decreto 28 maggio 1999, n. 329, entrato in vigore il 10 ottobre 1999, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (d.m. 21 maggio 2001, n. 296) e dal regolamento delle malattie rare (d.m. 18 maggio 2001, n. 279).
 
L'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie avviene ad opera dei Responsabili del Laboratorio di Genetica Medica a seguito del ricevimento delle normali richieste di test diagnostici. L'esito della valutazione viene comunicato al Paziente richiedente la prestazione al momento dell'esecuzione della medesima.

            
			
  Come ottenere l'esenzione
  1. L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche. Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico. Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:
     
    • la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
    • la copia del verbale di invalidità;
    • la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda USL di residenza;
    • i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;
    • le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.
  2. L'Azienda USL rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione secondo il d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.
  3. Coloro che sono già esenti per le seguenti malattie: Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia, Retinite pigmentosa hanno diritto all’esenzione ai sensi del regolamento sulle malattie rare (18 maggio 2001 n.279) che prevede per queste condizioni una più ampia tutela.
  4. Per ottenere informazioni utili sul nuovo sistema di esenzione e sulla documentazione clinica idonea da presentare alla propria Azienda USL, è opportuno che l’assistito si rivolga al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta che saprà informarlo e indirizzarlo correttamente.
            
			
  Legislazione in corso: (A cura del Ministero della Salute)
			
  Vedi anche: